Nell'estratto di nascita sono riportate le annotazioni certificabili che sono, ad esempio, quelle relative a: apertura/chiusura amministrazione di sostegno, matrimonio, divorzio, morte, acquisto/perdita e riacquisto cittadinanza italiana, ecc.
Il rilascio di estratti di nascita con indicazione della paternità e della maternità, regolato dall’articolo 3 del d.P.R. 432/1957, è consentito soltanto a richiesta dell’interessato per l’esercizio di diritti o l’adempimento di doveri derivanti dallo status di figlio, previa motivata richiesta scritta.
Le medesime indicazioni valgono per il rilascio degli estratti di nascita su modello plurilingue, in quanto riportano sempre l’indicazione della paternità e della maternità.
Per gli Enti Pubblici o i gestori di pubblici servizi i certificati devono essere sostituiti dall'autocertificazione o dal modello allegato. (art. 43 L. 445/2000 e art. 15 L. 183/2011).