A chi è rivolto

Coppie di persone maggiorenni, conviventi allo stesso indirizzo e componenti del medesimo nucleo familiare, unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale e non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile né tra loro né con altre persone.
La dichiarazione di convivenza di fatto non può essere effettuata da coloro che siano coniugati o uniti civilmente.

Descrizione

La convivenza di fatto consiste nella coabitazione allo stesso indirizzo e nello stesso nucleo familiare di due persone maggiorenni, sia dello stesso sesso che di sesso diverso:
unite stabilmente da legami affettivi e di reciproca assistenza morale e materiale;
non vincolate da rapporti di parentela, affinità o adozione, da matrimonio o da un’unione civile.
Può essere presentata sia contestualmente alla dichiarazione di residenza o anche in un momento successivo.
I conviventi di fatto possono disciplinare i rapporti patrimoniali relativi alla loro vita in comune con la sottoscrizione di un contratto di convivenza con atto pubblico o scrittura privata autenticata da un notaio o da un avvocato che ne attestano la conformità alle norme imperative e all'ordine pubblico.
Il professionista che ha autenticato la sottoscrizione deve provvedere entro 10 giorni alla trasmissione al comune di residenza per la registrazione in anagrafe.

La convivenza di fatto può cessare per:
matrimonio/unione civile tra i conviventi o con altre persone;
decesso del convivente;
cessazione della coabitazione dichiarata dalle parti o accertata d’ufficio;
cessazione del legame affettivo a seguito di dichiarazione di uno o di entrambi i conviventi, pur continuando a sussistere la coabitazione (il venir meno della convivenza di fatto non fa necessariamente cessare la coabitazione anagrafica, i due soggetti, pur non riconoscendosi più conviventi di fatto vincolati da legame affettivo e di reciproca assistenza morale e materiale, continueranno a costituire una famiglia anagrafica).
La convivenza di fatto, invece, non cessa se i conviventi trasferiscono la propria residenza anagrafica ad altro indirizzo o in altro Comune, sempreché si continui a costituire un unico stato di famiglia nella medesima abitazione.

Come fare

Deve essere presentata apposita domanda all'Ufficio Anagrafe del Comune di residenza utilizzando l’apposito modulo allegato.

Cosa serve

- documento d’identità dei sottoscrittori
- compilazione della dichiarazione per la costituzione della convivenza di fatto

Cosa si ottiene

L'istituzione della convivenza di fatto.
L’Ufficio Anagrafe può rilasciare in ogni momento un certificato da cui risulta l’esistenza della convivenza di fatto.

Tempi e scadenze

La richiesta di costituzione di una convivenza di fatto, può essere presentata in ogni momento.
La dichiarazione dell’istituzione della convivenza di fatto dovrà essere registrata negli archivi anagrafici entro due giorni e nei 30 giorni successivi alla dichiarazione verranno effettuati gli accertamenti opportuni al fine di verificare la sussistenza dei requisiti previsti dalle norme.

Costi

Nessuno

Accedi al servizio

Il servizio è disponibile nella sede dell'ufficio Anagrafe

Condizioni di servizio

Per conoscere i dettagli di scadenze, requisiti e altre informazioni importanti, leggi i termini e le condizioni di servizio.

CONDIZIONI DI SERVIZIO.pdf [.pdf 71,33 Kb - 24/11/2023]

Contatti

Unità organizzativa responsabile

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Modulistica

Argomenti

Ultimo aggiornamento pagina: 28/02/2024 14:44:25

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